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- Regolamenti interni
- R01 – Regolamento per l’iscrizione all’associazione
- R02 – Quote associative
- R03 – Regolamento per la convalida degli aggiornamenti professionali triennali ai sensi della l. 4/2013
- R04 – Regolamento per il riconoscimento dei corsi di aggiornamento
- R05 – Regolamento per la concessione del patrocinio
- R06 – Procedimento disciplinare
- R07 – Procedura di segnalazioni e reclami
- R08 – Regolamento Elettorale
- R09 – Regolamento del Comitato Scientifico
- R10 – Regolamento e istituzione della Giunta Nazionale
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- R07 – Procedura di segnalazioni e reclami
- R08 – Regolamento Elettorale
- R09 – Regolamento del Comitato Scientifico
- R10 – Regolamento e istituzione della Giunta Nazionale
R10 (Consulta qui la versione stampabile)
Articolo 1
(Definizione)
La Giunta Nazionale, di seguito denominata Giunta, è un organo consultivo e di appoggio al Consiglio di Presidenza per le realtà territoriali, regionali e/o provinciali, oltre che per le aree di intervento della professione dello Specialista dell’Esercizio Fisico dal d.lgs. 36/2021 identificato come Chinesiologo delle Attività Motorie Preventive e Adattate (Chinesiologo AMPA). Rappresenta l’interfaccia dell’Associazione nei confronti di istituzioni territoriali, società scientifiche, federazioni e associazioni.
Articolo 2
(Composizione della Giunta)
La Giunta è costituita da minimo tre socie e soci, denominati membri della Giunta, che svolgono la loro funzione, non elettiva e temporanea, quali delegati regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano o referenti per aree di intervento. La Giunta è presieduta dal Coordinatore di Giunta, di seguito denominato Coordinatore, designato dal Consiglio di Presidenza Nazionale.
Articolo 3
(Funzioni del Coordinatore)
Il Coordinatore, in accordo con il Consiglio di Presidenza Nazionale, nomina i membri della Giunta, convoca le riunioni della Giunta, coordinandosi con il Presidente Nazionale, partecipa al Consiglio di Presidenza Nazionale su convocazione, con il diritto di esprimere pareri e proposte per quelle delibere che il Consiglio di Presidenza ritenga essere rilevanti, in relazione alle linee programmatiche suggerite dal Giunta. In aggiunta, il Coordinatore potrà essere chiamato ad esprimere il suo voto all’interno del Consiglio di Presidenza Nazionale per le tematiche per cui viene convocato.
Articolo 4
(Funzioni della Giunta e dei suoi membri)
La Giunta, in qualità di Organo d’indirizzo propositivo, consultivo e di valutazione, assiste l’Associazione nel mantenere i rapporti con le istituzioni territoriali, le federazioni, le società scientifiche e le associazioni. Concorre, unitamente al Consiglio di Presidenza, a ricercare nuove collaborazioni. Definisce le modalità operative attraverso le quali i membri possono interfacciarsi con soggetti terzi. La Giunta stabilisce quali sono le azioni attuabili dai singoli membri in piena autonomia e quali debbano prevedere l’approvazione della Giunta, in accordo col Consiglio di Presidenza, al fine di preservare la mission dell’Associazione. I membri della Giunta, nel rispetto delle cariche ricoperte e delle deleghe ricevute, svolgono le azioni di seguito riportate:
- collaborare con il Consiglio di Presidenza Nazionale nella gestione, su base territoriale, dei rapporti con gli iscritti, recependo istanze o necessità dei soci appartenenti ai territori di riferimento;
- promuovere incontri di confronto, condivisione e crescita professionale tra i soci appartenenti al territorio di riferimento, al fine di costruire una rete professionale e una comunità di professionisti che interagiscono per autopromuoversi e crescere insieme;
- accogliere, finalizzare e pubblicizzare attività, idee, iniziative ed eventi diretti alla promozione e alla diffusione dell’attività professionale del Chinesiologo AMPA sui territori;
- rappresentare i soci del proprio territorio presso la Giunta e, su convocazione, presso il Consiglio di Presidenza Nazionale ,riportando quanto emerge dai tavoli di confronto;
- supportare i soci dei rispettivi territori nello svolgimento dell’attività professionale in un contesto di rete di collaborazioni.
Articolo 5
(Durata della Giunta Nazionale e decadenza degli incarichi)
La Giunta Nazionale rimane in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Presidenza ed i suoi membri possono essere riconfermati, salvo mantenere la fiducia del Consiglio di Presidenza.
L’assenza ingiustificata di un membro della Giunta a più di tre riunioni consecutive della Giunta Nazionale comporta la cessazione dell’incarico ricevuto. Inoltre l’incarico decade se il membro della Giunta:
- si trova in conflitto di interesse con l’associazione stessa;
- non rinnova l’iscrizione all’associazione;
- perde il titolo di socio.
L’incarico è sospeso se il membro di Giunta è sottoposto a procedimento disciplinare, fino alla conclusione del procedimento. A seguito della risoluzione del procedimento disciplinare l’incarico cessa o viene ripristinato.
Articolo 6
(Convocazione)
La Giunta può essere convocata dal Coordinatore e dal Presidente Nazionale; la convocazione avviene mediante e-mail contenente l’ordine del giorno, le modalità e la calendarizzazione della riunione. Nel caso in cui siano preannunciate assenze maggiori alla metà dei membri, o assenze di particolare rilevanza in relazione agli argomenti all’ordine del giorno, la riunione potrà, a discrezione del Coordinatore, essere aggiornata a una data successiva. Per la validità delle eventuali votazioni durante le riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei membri di Giunta, non contando i giustificati per iscritto, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Al termine dell’incontro viene redatto un verbale a sintesi del dibattito che viene sottoscritto dal Coordinatore e che deve essere inviato al Consiglio di Presidenza attraverso gli indirizzi e-mail del Presidente, del Vicepresidente e della Segreteria Nazionali.
Articolo 7
(Rimborsi spese)
I membri appartenenti alla Giunta svolgono la loro funzione a titolo volontario e nel più puro spirito di servizio. Per lo svolgimento dell’incarico, al membro della Giunta non verrà corrisposto alcun compenso; verrà invece corrisposto il rimborso relativo alle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione, su presentazione del modulo predisposto dall’Associazione, previa approvazione del Consiglio di Presidenza Nazionale.
Articolo 8
(Esperti esterni)
La Giunta si può avvalere della presenza di esperti e rappresentanti di Enti e Istituzioni, al fine di acquisire dati e informazioni ritenute utili al dibattito e alle deliberazioni. La convocazione di eventuali esperti o rappresentanti deve essere indicata nell’Ordine del Giorno.
Articolo 9
(Conflitto di interessi)
Nell’ipotesi di conflitto di interessi per una specifica tematica ciascun membro della Giunta si impegna a non partecipare alla discussione e ad astenersi alla eventuale votazione, dopo avere dichiarato esplicitamente la sussistenza del conflitto di interessi.