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- Regolamenti interni
- R01 – Regolamento per l’iscrizione all’associazione
- R02 – Quote associative
- R03 – Regolamento per la convalida degli aggiornamenti professionali triennali ai sensi della l. 4/2013
- R04 – Regolamento per il riconoscimento dei corsi di aggiornamento
- R05 – Regolamento per la concessione del patrocinio
- R06 – Procedimento disciplinare
- R07 – Procedura di segnalazioni e reclami
- R08 – Regolamento Elettorale
- R09 – Regolamento del Comitato Scientifico
- R10 – Regolamento e istituzione della Giunta Nazionale
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- R10 – Regolamento e istituzione della Giunta Nazionale
R02 (Consulta qui la versione stampabile)
Articolo 1
(Definizione della quota)
- Le quote sociali vengono stabilite dal Consiglio di Presidenza Nazionale e ratificate dall’Assemblea dei soci entro il mese di ottobre dell’anno precedente.
- Il pagamento della quota sociale è un dovere di ciascun socio ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c dello Statuto di A.I.S.E..
- L’ammontare della quota sociale annua per il 2024 è fissata in 65 euro.
Articolo 2
(Validità)
- La quota sociale ha validità annuale secondo l’andamento dell’anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre), ai sensi dell’articolo 6, comma 4 dello Statuto di A.I.S.E..
- L’ammontare della quota sociale è identico indipendentemente dal giorno dell’anno in cui viene versata e la sua scadenza continua ad essere il 31 dicembre dell’anno in corso.
Articolo 3
(Rinnovo e Recesso)
- Ai fini del rinnovo la quota sociale deve essere versata dal socio entro e non oltre il 31 dicembre.
- Ai sensi dell’articolo 6, comma 4 dello Statuto di A.I.S.E., l’iscrizione all’Associazione si intende rinnovata tacitamente, salvo recesso da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo anche elettronico idoneo a identificare il soggetto firmatario e a certificare l’invio telematico, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello in cui ha effetto il recesso stesso, da indirizzarsi alla sede nazionale.
Articolo 4
(Perdita della qualifica di socio)
- Il recesso a seguito di domanda scritta ovvero la morosità sono causa della perdita della qualifica di socio, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a e d dello Statuto di A.I.S.E..
Articolo 5
(Versamenti errati)
- I versamenti errati che dovessero pervenire ad A.I.S.E. non possono essere restituiti per ragioni amministrative. A.I.S.E. li conteggerà come un contributo straordinario del socio, per il quale rilascerà regolare ricevuta di versamento.