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- Regolamenti interni
- R01 – Regolamento per l’iscrizione all’associazione
- R02 – Quote associative
- R03 – Regolamento per la convalida degli aggiornamenti professionali triennali ai sensi della l. 4/2013
- R04 – Regolamento per il riconoscimento dei corsi di aggiornamento
- R05 – Regolamento per la concessione del patrocinio
- R06 – Procedimento disciplinare
- R07 – Procedura di segnalazioni e reclami
- R08 – Regolamento Elettorale
- R09 – Regolamento del Comitato Scientifico
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R01 (Consulta qui la versione stampabile)
Premessa
(Requisiti per l’iscrizione ad A.I.S.E.)
Per l’iscrizione a socio sono necessari i seguenti requisiti:
a. essere cittadino italiano o di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero possedere un
domicilio professionale in uno di essi;
b. godere il pieno esercizio dei diritti civili;
c. non avere riportato condanna o pene;
d. possedere il titolo di studio della classe appartenente alle Lauree Magistrali in “Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive ed Adattate” (LM-67) o titolo equipollente.
(Requisiti per l’iscrizione ad A.I.S.E.)
Per l’iscrizione a socio sono necessari i seguenti requisiti:
a. essere cittadino italiano o di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero possedere un
domicilio professionale in uno di essi;
b. godere il pieno esercizio dei diritti civili;
c. non avere riportato condanna o pene;
d. possedere il titolo di studio della classe appartenente alle Lauree Magistrali in “Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive ed Adattate” (LM-67) o titolo equipollente.
Articolo 1
(Definizione)
1. Il presente regolamento ha lo scopo di definire le procedure per l’iscrizione dei singoli professionisti ad A.I.S.E. ed il rilascio dell’attestato di qualità ai sensi dell’art. 7 della L. 4/2013.
Articolo 2
(Presentazione della domanda)
1. La domanda di iscrizione (modulo M01) deve essere inviata dall’aspirante socio all’attenzione del Consiglio di Presidenza Nazionale, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata. L’invio della domanda da parte dell’aspirante socio prevede, da parte dello stesso: l’accettazione dello Statuto dell’Associazione in ogni sua parte; l’accettazione del Codice Deontologico
dell’Associazione; il versamento della quota sociale così come definito dal regolamento R02; la presa visione integrale e l’accettazione dei regolamenti interni dell’associazione, la presa visione della Legge 4/2013.
Articolo 3
(Istruzione della domanda)
1. Il Consiglio di Presidenza Nazionale provvede a verificare la correttezza formale della domanda nonché l’aderenza ai requisiti minimi così come definiti dall’art. 6 dello Statuto. Il Consiglio di Presidenza Nazionale, in caso di documentazione non completa, provvede a richiedere all’aspirante socio la documentazione mancante.
Articolo 4
(Iscrizione e rilascio dell’attestato di qualità)
1.A.I.S.E. autorizza i propri Soci Ordinari ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’Associazione quale attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della Legge n.4 del 2013.
A seguito di opportune verifiche, l’Associazione rilascia, su richiesta del Socio Ordinario che ne abbia titolo, un’attestazione relativa a:
a- alla regolare iscrizione del professionista all’Associazione,
b- ai requisiti necessari alla partecipazione all’Associazione stessa;
c- agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Associazione;
d- alle garanzie fornite dall’Associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello Sportello di cui alla legge 4/2013;
e- all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
f- all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla normativa tecnica volontaria UNI.
Articolo 5
(Validità dell’attestato)
1. L’attestazione ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto come Socio Ordinario ad A.I.S.E. ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa. Il Socio Ordinario iscritto ad A.I.S.E. e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’Associazione.
Articolo 6
(Sospensione dello status di socio)
1. Il socio può essere sospeso:
a) a causa di sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri derivate dal non rispetto del Codice Deontologico e/o dello Statuto e/o dei Regolamenti;
b) nel caso in cui siano passati oltre 90 giorni (31 marzo) dalla scadenza della quota sociale;
c) nel caso in cui la documentazione inviata dal socio e finalizzata alla convalida degli
aggiornamenti effettuati non sia ritenuta idonea da parte del Consiglio di Presidenza Nazionale e il socio non abbia inviato al Consiglio di Presidenza Nazionale la documentazione integrativa richiesta dall’organo medesimo entro 30 giorni.
2. La sospensione del socio comporta l’obbligo di sospendere l’utilizzo dell’attestato e
l’oscuramento nella Mappa degli Specialisti presente nel sito www.ai-se.org.
Articolo 7
(Revoca dell’iscrizione del socio)
1. L’iscrizione può essere revocata:
a) a causa di sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri derivate dal non rispetto del Codice Deontologico e/o dello Statuto e/o dei Regolamenti;
b) nel caso in cui l’iscritto, a seguito di sospensione, non abbia provveduto al pagamento della quota sociale entro l’anno solare;
c) nel caso in cui l’iscritto, a seguito di sospensione, non abbia provveduto ad inoltrare la documentazione integrativa richiesta dal Consiglio di Presidenza Nazionale finalizzata alla convalida degli aggiornamenti effettuati entro 90 giorni (30 giugno) dalla notifica della sospensione stessa;
c) nel caso in cui l’iscritto, a seguito di sospensione, non abbia provveduto ad inoltrare la documentazione integrativa richiesta dal Consiglio di Presidenza Nazionale finalizzata alla convalida degli aggiornamenti effettuati entro 90 giorni (30 giugno) dalla notifica della sospensione stessa;
2. La revoca comporta per l’iscritto:
a) la perdita della qualifica di socio;
b) l’eliminazione dalla Mappa degli Specialisti.
a) la perdita della qualifica di socio;
b) l’eliminazione dalla Mappa degli Specialisti.
Articolo 8
(Avviso dei provvedimenti di sospensione e revoca)
1. Dei provvedimenti di sospensione e revoca viene dato avviso attraverso i canali di
comunicazione ufficiali di A.I.S.E..
Articolo 9
(Rinnovo)
1. Il rinnovo della quota associativa viene effettuato tramite bonifico bancario, riportando nella causale “Rinnovo – anno di rinnovo – numero iscrizione – Cognome Nome” (Esempio: “Rinnovo – 2015 – 123 – Rossi Mario”) e inviando copia del versamento a info@ai-se.org.
Articolo 10
(Aggiornamento dei dati personali)
1. Per comunicare ad A.I.S.E. il cambiamento dei propri dati personali, il socio dovrà compilare ed inviare il modulo M02 all’indirizzo e-mail info@ai-se.org oppure provvedere autonomamente all’aggiornamento dei dati nella sua Area riservata.