CODICE DEONTOLOGICO
Premessa
Il seguente Codice Deontologico è l’insieme dei principi e delle regole di etica professionale seguiti dallo Specialista dell’Esercizio; i soci di A.I.S.E. pertanto riconoscono e si impegnano al rispetto delle disposizioni contenute in questo codice.
Articolo 1
(Oggetto ed ambito di applicazione)
1. Il presente Codice Deontologico deve essere rispettato da tutti i soci A.I.S.E, sia nello svolgimento della propria attività professionale che nella propria condotta generale.
2. La responsabilità deontologica è personale.
3. Ogni inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice Deontologico costituisce illecito disciplinare e verrà sanzionata secondo giudizio del Collegio dei Probiviri come previsto e disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento Interno di A.I.S.E..
Articolo 2
(Lealtà e libertà di scelta)
1. Lo svolgimento della professione di Specialista dell’Esercizio è conforme ai principi di integrità, di decoro, di dignità professionale, e di trasparenza; inoltre è fondato sulla libertà e sull’autonomia nel rispetto di coerenza ed onestà.
2. Lo Specialista dell’Esercizio deve conformare il proprio comportamento a irreprensibili principi di lealtà nei confronti del cliente e di terzi.
3. È inoltre tenuto a rispettare il diritto del cliente all’autodeterminazione e alla libertà di scelta del professionista a cui affidarsi.
Articolo 3
(Doveri dell’iscritto ad A.I.S.E.)
1. Lo Specialista dell’Esercizio svolge la sua attività indipendentemente da alcuna discriminazione in relazione al sesso e orientamento sessuale, alla religione e ideologia, alla nazionalità, all’estrazione sociale e condizione economica, alla disabilità.
2. Con l’iscrizione ad A.I.S.E. e l’acquisizione del titolo di Specialista dell’Esercizio, il professionista accetta e adempie gli obblighi di formazione permanente previsti dallo Statuto e dal Regolamento Interno di A.I.S.E..
3. L’obbligo di osservanza delle disposizioni contenute nel presente codice non cessa con l’eventuale sospensione dell’associato, ma solo con la espulsione o con la cessazione dell’iscrizione per volontaria rinuncia o mancato rinnovo dell’iscrizione.
4. Lo Specialista dell’Esercizio svolge la sua professione, nel rispetto della leggi vigenti della Repubblica Italiana, o nel rispetto delle leggi vigenti nel paese estero in cui svolge la sua professione.
Articolo 4
(Limiti)
1. Lo Specialista dell’Esercizio riconosce i limiti della propria attività professionale e rispetta le competenze e le specificità delle altre discipline.
2. Qualora venga rilevata la necessità di un intervento diverso dalle sue competenze professionali, lo Specialista dell’Esercizio deve indirizzare il cliente verso il professionista che ritiene più adeguato.
Articolo 5
(Consenso informato)
1. Lo Specialista dell’Esercizio, nella fase iniziale del rapporto con il cliente, fornisce allo stesso tutte le informazioni necessarie affinché il consenso alla prestazione sia effettivamente informato, libero e consapevole.
Articolo 6
(Informazione e segreto professionale)
1. Lo Specialista dell’Esercizio deve osservare il segreto professionale nello svolgimento dell’attività professionale.
2. La rivelazione del segreto professionale è consentita solo con il consenso scritto del cliente e nei casi previsti dalla legge.
Articolo 7
(Riservatezza)
1. Lo Specialista dell’Esercizio deve rispettare la normativa vigente sul trattamento dei dati personali del cliente e di terzi con cui sia venuto in contatto durante lo svolgimento della sua attività professionale.
2. Il diritto alla riservatezza concerne anche tutta la documentazione professionale che deve essere conservata nel rispetto della normativa vigente.
3. Lo Specialista dell’Esercizio può divulgare metodi e risultati della propria attività a scopo scientifico o didattico omettendo però ogni riferimento che possa ricondurre ad una identificazione del cliente o di terzi.
Articolo 8
(Rapporto con i clienti)
1. Lo Specialista dell’Esercizio rispetta il diritto del cliente alla libertà di scelta del professionista a cui rivolgersi.
2. Lo Specialista dell’Esercizio, qualora ne ravvisi la necessità, può subordinare il proprio intervento all’espletamento – da parte del cliente – di altre consulenze professionali.
3. A richiesta del cliente o in caso di invio ad altro professionista, lo Specialista dell’Esercizio è tenuto a fornire la documentazione in suo possesso ritenuta necessaria per la prosecuzione degli interventi
Articolo 9
(Attività professionale con i minori)
1. Lo Specialista dell’Esercizio deve fornire le informazioni necessarie sulla sua attività professionale per una scelta informata e consapevole sia al cliente minorenne sia a chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. In particolare, le prestazioni professionali nei confronti di minori sono subordinate al consenso informato, che deve essere documentato e che dovrà essere rilasciato da chi esercita la potestà genitoriale.
3. Qualora lo Specialista dell’Esercizio ravvisi la necessità di ulteriori indagini o approfondimenti o la necessità di intervento di altro professionista, informerà coloro che esercitano la potestà genitoriale.
4. Se lo Specialista dell’Esercizio nello svolgimento della sua professione venga a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e o violenza su un minore da parte di terzi, anche con questi consenziente, nell’interesse prevalente del minore, lo Specialista dell’Esercizio dovrà segnalare la situazione a chi esercita la potestà genitoriale informando preventivamente il minore stesso.
Articolo 10
(Compenso)
1. Lo Specialista dell’Esercizio comunica nel primo incontro il compenso per la sua prestazione.
2. Il compenso non può essere subordinato al risultato della prestazione stessa.
Articolo 11
(Conflitti di interesse)
1. Lo Specialista dell’Esercizio agisce in modo da evitare accuratamente commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano pregiudicare la sua indipendenza e la sua libertà di azione e di giudizio nei confronti di chi si avvale della sua professionalità e di terzi.
Articolo 12
(Rapporti con i colleghi)
1. Lo Specialista dell’Esercizio gestisce i rapporti con i colleghi all’insegna del rispetto, della correttezza e della lealtà, ed è tenuto a valutare la collaborazione con il collega che chieda la sua assistenza, potendola rifiutare solo per un giustificato motivo.
2. Lo Specialista dell’Esercizio si astiene dall’esprimere giudizi negativi sui colleghi, sul loro operato e non offende la loro capacità e competenza professionale.
Articolo 13
(Rapporti con le altre categorie professionali)
1. Nella gestione dei rapporti con professionisti appartenenti ad altre categorie, lo Specialista dell’Esercizio offre e richiede l’incondizionata collaborazione, corretta, leale e rispettosa delle reciproche competenze, la massima diligenza e accuratezza professionale per tutelare l’interesse del cliente che si avvale della sua professionalità.
Articolo 14
(Committente diverso dal destinatario)
1. Lo Specialista dell’Esercizio che instaura un rapporto di lavoro con enti pubblici o privati accetta solamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia e libertà professionale.
2. Lo Specialista dell’Esercizio che opera su mandato di un committente diverso dal destinatario della prestazione professionale, tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento e chiarisce adeguatamente ad entrambi i soggetti la natura e la finalità dell’intervento nel rispetto del segreto professionale, che è tenuto ad osservare nei confronti del beneficiario dell’intervento.
Articolo 15
(Pubblicità)
1. Lo Specialista dell’Esercizio si presenta ai propri clienti in modo corretto coerentemente con la propria formazione e competenza, non adotta forme pubblicitarie i cui contenuti possano generare confusione rispetto alle proprie competenze professionali. Lo Specialista dell’Esercizio non utilizza comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.
Articolo 16
(Disposizioni finali e modifiche)
1. Per tutto quanto non contemplato nel presente codice, si fa rinvio agli altri atti normativi e ai singoli provvedimenti degli organi direttivi di A.I.S.E..
2. Il presente codice entra in vigore 30 giorni dopo la sua ratifica da parte della prima Assemblea dei soci utile.
3. Il Codice può essere modificato dal Consiglio di Presidenza Nazionale e le modifiche devono poi essere ratificate dalla successiva Assemblea Nazionale.
4. In attesa della ratifica tutti i soci si impegnano comunque al rispetto del presente codice.