R03 – Regolamento per la convalida degli aggiornamenti professionali triennali
ai sensi della l. 4/2013
ai sensi della l. 4/2013
R03 (Consulta qui la versione stampabile)
Articolo 1
(Definizione e ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento ha lo scopo di definire le modalità per ottenere la convalida degli aggiornamenti professionali obbligatori per il socio.
Articolo 2
(Destinatari)
1. L’aggiornamento professionale riguarda tutti i soci di A.I.S.E. in possesso dei requisiti minimi così come previsti dagli articoli 6 e 8 dello Statuto.
Articolo 3
(Obbligo di aggiornamento professionale)
1. Ogni iscritto ad A.I.S.E. ha l’obbligo di aggiornarsi secondo le modalità previste dal presente regolamento.
Articolo 4
(Convalida degli aggiornamenti)
1. La convalida degli aggiornamenti è triennale e deve essere di volta in volta effettuata a cura dell’iscritto, pena la possibilità di rinnovo dell’iscrizione ad A.I.S.E..
2. La domanda di iscrizione ex-novo ad A.I.S.E. potrà essere richiesta trascorsi 2 anni solari dalla scadenza dell’ultima iscrizione.
Articolo 5
(Requisiti per la convalida degli aggiornamenti)
1. Per la convalida degli aggiornamenti occorre che il socio:
a) abbia effettuato, nel triennio 24 crediti di aggiornamento professionale (di cui almeno 4 all’anno);
b) sia in regola con i versamenti della quota sociale;
c) abbia rispettato lo Statuto, il Codice Deontologico, i Regolamenti Interni e le linee guida di A.I.S.E.
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5 comma a del presente regolamento sono esclusi in tutto o in parte dall’obbligo dell’aggiornamento permanente tutti quei soci che, nel triennio di riferimento, si sono trovati in una delle seguenti condizioni:
a) maternità e/o gravidanza (presentazione dell’autocertificazione per usufruire della riduzione di 8 crediti per l’anno relativo alla maternità oppure per l’anno relativo alla gravidanza);
b) lungo-degenza e/o malattia (presentazione dell’autocertificazione per usufruire della riduzione dei crediti corrispondenti al tempo di durata della degenza e/o malattia);
c) iscrizione ad un corso di specializzazione, ad un master attinenti alle attività motorie preventive ed adattate (presentazione dell’iscrizione al corso/master per usufruire della riduzione dei crediti corrispondenti al tempo di durata del corso/master);
2. In ognuno dei casi sopra indicati il Consiglio di Presidenza Nazionale si riserva di valutare la documentazione inviata nonché di richiedere eventuali integrazioni che si rendessero necessarie per l’approvazione della deroga.
3. Altre esclusioni, corredate da specifica e idonea documentazione e/o certificazione, potranno essere valutate dal Consiglio di Presidenza Nazionale.
Articolo 7
(Unità di misura dell’aggiornamento)
1. L’unità di misura dell’aggiornamento professionale è il credito formativo.
Articolo 8
(Modalità di erogazione dell’aggiornamento)
1. Gli aggiornamenti professionali possono essere svolti:
a) presso Istituti di Formazione (enti, società, associazioni, cooperative, etc.) i cui corsi sono riconosciuti da A.I.S.E.;
b) presso Istituti di Formazione (enti, società, associazioni, cooperative, etc.) i cui corsi non sono riconosciuti da A.I.S.E.;
c) presso A.I.S.E. attraverso specifiche attività (convegni, seminari, etc.).
Articolo 9
(Linee guida per la valutazione dei crediti)
1. I corsi di formazione e aggiornamento riconosciuti da A.I.S.E. (reperibili nell’area “eventi” sul sito dell’associazione) riportano sempre il numero dei crediti assegnati.
Articolo 10
(Crediti in esubero)
1. L’iscritto che dovesse maturare nel triennio di riferimento un numero di crediti superiori a 24 potrà far valere i crediti in esubero per il triennio successivo nella misura massima di 8 crediti.
Articolo 11
(Attività di insegnamento)
1. L’iscritto che svolge attività di insegnamento (aggiornamento a carattere universitario) o di relatore (aggiornamento a carattere congressuale o seminariale) in materie attinenti alle attività motorie preventive ed adattate può far valere le proprie ore di docenza come aggiornamento permanente: rapporto ore/crediti 1 a ½ (es.: 8 ore di docenza = 4 crediti).
Articolo 12
(Pubblicazioni cartacee)
1. Ogni pubblicazione a carattere divulgativo viene conteggiata nella misura di 1 (uno) credito fino ad un massimo di 3 (tre) pubblicazioni per anno.
2. Ogni pubblicazione a carattere scientifico viene conteggiata nella misura di 2 (due) crediti fino ad un massimo di 3 (tre) pubblicazioni per anno.
3. La pubblicazione di un libro viene conteggiata nella misura di 4 (quattro) crediti fino ad un massimo di 1 (uno) libro per anno.
Articolo 13
(Pubblicazioni elettroniche)
1. La pubblicazione di articoli divulgativi sulle attività motorie preventive ed adattate all’interno di siti associativi, collettivi, siti personali, portali dedicati alle attività motorie preventive ed adattate e/o a tematiche affini viene conteggiata nella misura di 1 (uno) credito fino ad un massimo di 3 (tre) crediti per anno.
2. La pubblicazione di articoli scientifici sulle attività motorie preventive ed adattate all’interno di siti associativi, collettivi, siti personali, portali dedicati alle attività motorie preventive ed adattate e/o a tematiche affini viene conteggiata nella misura di 2 (due) crediti fino ad un massimo di 6 (sei) crediti per anno. Nel caso di articoli scientifici il sito che li ospita deve essere una testata registrata presso il Tribunale come prescritto dalla Legge e dotata di codice di riconoscimento ISSN.
3. Gli articoli devono essere raggiungibili da un hyperlink specifico (permalink) e riportare inequivocabilmente: il nome dell’autore e gli estremi temporali della pubblicazione.
4. Non possono essere considerati validi ai fini della richiesta di rilascio di crediti: interventi di risposta ad articoli propri o altrui, articoli e/o post consistenti nella calendarizzazione di appuntamento, articoli e/o post ospitati esclusivamente su piattaforme sociali (ad esempio: Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, etc.).
5. Il Consiglio di Presidenza Nazionale si riserva di valutare, di volta in volta, il materiale proposto.
Articolo 15
(FAD)
1. La formazione a distanza è valida esclusivamente per le aree di studio, approfondimento ed aggiornamento teoriche.
2. Le attività erogate in modalità FAD sono valide ai fini dell’aggiornamento permanente: rapporto ore/crediti 1 a ½ (es. 8 ore = 4 crediti).
Articolo 16
(Altre attività)
1. Per tutte le altre attività che non rientrano nel presente regolamento, A.I.S.E. si riserva di deciderne l’ammissibilità, previa verifica, al momento della presentazione della domanda da parte dell’iscritto.
Articolo 17
(Linee guida per la composizione dei crediti)
1. Il totale dei crediti necessari ai fini del rinnovo è pari a 24 crediti nel triennio di riferimento. Il socio dovrà effettuare un numero di crediti minimo all’anno pari a 4.
2. Ogni attività che non rientri in un corso di aggiornamento (es. attività di docenza, pubblicazioni, etc.) non potrà essere superiore a 12 crediti nel triennio di riferimento. 3. La somma di tutte le attività che non rientrano in un corso di aggiornamento (es. attività di docenza, pubblicazioni, etc.) non potrà essere superiore a 12 crediti nel triennio di riferimento.
Articolo 18
(Modalità di presentazione degli aggiornamenti)
1. Al compimento del triennio, e comunque non oltre il 31 marzo dell’anno successivo, ogni iscritto dovrà presentare ad A.I.S.E. il modulo M03 per richiedere la convalida degli aggiornamenti svolti.
2. La presentazione della richiesta di rinnovo dovrà avvenire con un unico invio, comprensivo del modulo debitamente compilato e firmato e di tutti i relativi allegati, secondo le modalità riportate sul modulo stesso.
3. Per quanto concerne gli aggiornamenti a carattere seminariale e/o congressuale l’iscritto dovrà consegnare copia della certificazione dell’Ente presso cui è avvenuto l’aggiornamento (certificato, attestato, diploma, etc.) che dovrà riportare le seguenti informazioni minime: ente erogatore, data, durata, titolo, oggetto dell’aggiornamento.
4. Per quanto concerne gli aggiornamenti derivanti da attività di insegnamento l’iscritto dovrà consegnare idonea certificazione dell’Ente presso cui ha effettuato l’attività che dovrà riportare le seguenti informazioni minime: ente, data, durata, oggetto della certificazione.
5. Per quanto concerne le pubblicazioni l’iscritto dovrà produrre unicamente un elenco delle stesse con tutti i riferimenti bibliografici idonei a rintracciare la pubblicazione stessa.
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