R03 – Regolamento per la convalida degli aggiornamenti professionali triennali
ai sensi della l. 4/2013
ai sensi della l. 4/2013
R03 (Consulta qui la versione stampabile)
Articolo 1
(Definizione e ambito di applicazione)
Il presente regolamento definisce le modalità per la convalida degli aggiornamenti professionali annuali obbligatori previsti per i soci dell’A.I.S.E.
Articolo 2
(Destinatari)
L’aggiornamento professionale riguarda tutti i soci dell’ A.I.S.E. in possesso dei requisiti minimi stabiliti dagli articoli 6 e 8 dello Statuto.
Articolo 3
(Obbligo di aggiornamento professionale)
Tutti i soci iscritti all’A.I.S.E. sono tenuti ad adempiere all’obbligo di aggiornamento professionale secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
Articolo 4
(Unità di misura dell’aggiornamento professionale)
L’unità di misura dell’aggiornamento professionale è rappresentata dal Credito Formativo Professionale (CFP).
Articolo 5
(Requisiti per la convalida degli aggiornamenti)
Ai fini della convalida, il socio deve:
a) aver maturato almeno 30 crediti di aggiornamento professionale nel corso dell’anno, di cui almeno 15 in qualità di discente;
b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
c) abbia rispettato lo Statuto, il Codice Deontologico, i Regolamenti Interni e le linee guida di A.I.S.E.
1. La convalida degli aggiornamenti ha cadenza annuale e deve essere effettuata direttamente dal socio, pena l’impossibilità di rinnovare l’iscrizione all’A.I.S.E;
2. La richiesta di nuova iscrizione potrà essere presentata solo dopo un anno solare dalla scadenza dell’ultima iscrizione.
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5 comma 1, lettera a), sono esentati in tutto o in parte dall’obbligo dell’aggiornamento professionale i soci che, nell’anno di riferimento, si sono trovati in una delle seguenti condizioni:
a) Maternità e/o gravidanza: l’esonero riguarda l’intero anno solare, previa presentazione di autocertificazione;
b) Malattia o degenza prolungata: la riduzione dei crediti è proporzionale al periodo documentato tramite autocertificazione;
c) Frequenza di corsi di specializzazione: della durata di almeno un anno (master, corsi di perfezionamento, diplomi), per i quali è riconosciuta la seguente convalida:
Per i corsi di durata inferiore a un anno si applica quanto previsto dall’articolo 9. Si precisa che si fa riferimento all’anno solare e non all’anno accademico. In caso di percorsi formativi pluriennali (es. dottorati di ricerca o corsi di laurea), saranno attribuiti 30 o 15 CFP all’anno, secondo la specificità del corso.
2. Le richieste di esclusione per le condizioni sopra citate, corredate da autocertificazione e documentazione a supporto, dovranno essere inviate a info@ai-se.org.
3. In tutti i casi sopra elencati, il Comitato Scientifico si riserva di valutare la documentazione presentata e può richiedere integrazioni necessarie all’approvazione dell’esonero.
4. Ulteriori richieste motivate, corredate da documentazione idonea, potranno essere esaminate caso per caso dal Comitato Scientifico.
Articolo 8
(Modalità di erogazione dell’aggiornamento professionale)
1. Sono riconosciute, ai fini dell’acquisizione dei Crediti Formativi Professionali (CFP), le seguenti attività formative:
a) svolte presso enti, società, associazioni, cooperative e istituti di formazione i cui corsi siano riconosciuti da A.I.S.E.;
b) svolte presso enti non riconosciuti da A.I.S.E., previa valutazione del contenuto formativo;
c) organizzate direttamente da A.I.S.E. (es. convegni, seminari, webinar, corsi in presenza o online).
2. Le attività formative sono distinte in:
Articolo 9
(Criteri di valutazione delle attività formative)
1. Le attività formative specifiche devono avere una durata minima di 1 ora e possono essere erogate:
a) in modalità sincrona (es. corsi in presenza o videoconferenze live), con attribuzione 1 ora = 3 CFP;
b) in modalità asincrona (es. corsi online fruibili in autonomia, videoregistrazioni), con attribuzione 1 ora = 1,5 CFP.
2. Le attività formative non specifiche devono anch’esse avere una durata minima di 1 ora e possono essere erogate:
a) in modalità sincrona, con attribuzione 1 ora = 2 CFP;
b) in modalità asincrona, con attribuzione 1 ora = 1 CFP.
3. I corsi di formazione erogati da A.I.S.E., anche tramite l’area “Eventi” del sito ufficiale, rientrano nella formazione specifica, e i CFP assegnati sono indicati sull’attestato rilasciato.
4. Ad ogni singolo corso verranno attribuiti un massimo di 10 CFP.
Articolo 10
(Crediti in esubero)
I soci che maturano, nell’arco dell’anno, più di 30 CFP possono riportare all’anno successivo un massimo di 10 crediti in esubero, esclusivamente se relativi alla formazione specifica.
Articolo 11
(Attività di insegnamento e docenza)
1. Le attività di insegnamento svolte dal socio (in ambito universitario) o la partecipazione come relatore in congressi, seminari o convegni su tematiche inerenti alle attività motorie preventive e adattate, sono valide come aggiornamento permanente.
2. In questi casi, il rapporto ore/crediti è pari a 1 ora = 0,5 CFP (es.: 8 ore = 4 CFP).
Articolo 12
(Pubblicazioni cartacee)
1. Le pubblicazioni a carattere divulgativo danno diritto a 2 CFP ciascuna, fino a un massimo di 3 pubblicazioni all’anno.
2. Le pubblicazioni a carattere scientifico danno diritto a 3 CFP ciascuna, fino a un massimo di 3 pubblicazioni all’anno.
Articolo 13
(Pubblicazioni elettroniche)
1. Gli articoli a carattere divulgativo pubblicati su siti associativi, collettivi, personali o portali tematici relativi alle attività motorie preventive e adattate, attribuiscono 1 CFP per articolo, fino a un massimo di 3 CFP all’anno.
2. Gli articoli a carattere scientifico pubblicati online attribuiscono 2 CFP per articolo, fino a un massimo di 6 CFP all’anno, a condizione che:
3. Non sono considerati validi ai fini del riconoscimento dei CFP:
4. Il Comitato Scientifico si riserva la valutazione finale sull’ammissibilità dei materiali presentati.
Articolo 14
(Attività professionali riconosciute)
Il Chinesiologo delle Attività Motorie Preventive e Adattate, ai sensi del DM 1649/23, può vedersi riconosciuta come aggiornamento professionale la propria attività svolta nei seguenti ambiti:
a) realizzazione di programmi di attività fisica o sportiva adattata, individuale o di gruppo, presso enti pubblici e privati, associazioni, società sportive, impianti sportivi, palestre, o all’aperto (parchi, percorsi salute, ecc.);
b) attività di insegnamento, formazione culturale, ricerca scientifica e divulgazione inerente le attività motorie preventive e adattate;
c) attività presso centri dedicati alla prevenzione, al recupero funzionale, al supporto di soggetti a rischio e all’inclusione sociale;
d) esercizio della professione all’interno di studi professionali individuali o associati.
Articolo 15
(Modalità di riconoscimento dei CFP per attività professionale)
1. L’attività professionale può essere riconosciuta attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, utilizzando l’apposito modulo M11, scaricabile dal sito ufficiale dell’A.I.S.E. (www.ai-se.org).
2. Ai fini della convalida, saranno attribuiti 2,5 CFP per ogni mese di attività professionale documentata, fino a un massimo di 15 CFP per anno, secondo il seguente schema:
Articolo 16
(Altre attività)
1. Attività che non rientrano nelle categorie espressamente previste dal presente regolamento potranno essere prese in considerazione, previa richiesta motivata del socio e presentazione della relativa documentazione.
2. A.I.S.E. si riserva di valutare l’ammissibilità di tali attività ai fini del riconoscimento dei CFP, caso per caso, tramite il Comitato Scientifico o altro organo competente.
Articolo 17
(Modalità di presentazione degli aggiornamenti)
Gli aggiornamenti professionali svolti durante l’anno vanno rendicontati attraverso gli appositi strumenti forniti dall’Associazione, presenti nell’area riservata del socio disponibile al sito www.ai-se.org.
Sono esenti da tale procedura esclusivamente le casistiche riportate
all’articolo 7.

Questo sito utilizza i cookies. Continuando a navigare nel sito accettate il loro utilizzo.
Accetto le impostazioniNascondi solo la notificaImpostazioniPotremmo richiedere che i cookie siano attivi sul tuo dispositivo. Utilizziamo i cookie per farci sapere quando visitate i nostri siti web, come interagite con noi, per arricchire la vostra esperienza utente e per personalizzare il vostro rapporto con il nostro sito web.
Clicca sulle diverse rubriche delle categorie per saperne di più. Puoi anche modificare alcune delle tue preferenze. Tieni presente che il blocco di alcuni tipi di cookie potrebbe influire sulla tua esperienza sui nostri siti Web e sui servizi che siamo in grado di offrire.
Questi cookie sono strettamente necessari per fornirti i servizi disponibili attraverso il nostro sito web e per utilizzare alcune delle sue funzionalità.
Poiché questi cookie sono strettamente necessari per la fruizione del sito web, non è possibile rifiutarli senza influire sul funzionamento del nostro sito. È possibile bloccarli o eliminarli modificando le impostazioni del browser e imporre il blocco di tutti i cookie su questo sito web.
Questi cookie raccolgono informazioni che vengono utilizzate in forma aggregata per aiutarci a capire come viene utilizzato il nostro sito web o l'efficacia delle nostre campagne di marketing o per aiutarci a personalizzare il nostro sito web e la vostra applicazione al fine di migliorare la vostra esperienza.
Se non vuoi che monitoriamo le tue visite sul nostro sito puoi disabilitare il monitoraggio nel tuo browser qui:
Usiamo anche diversi servizi esterni come Google Webfonts, Google Maps e fornitori di video esterni. Poiché questi fornitori possono raccogliere dati personali come il tuo indirizzo IP, ti consentiamo di bloccarli qui. Si prega di essere consapevoli del fatto che questo potrebbe ridurre pesantemente la funzionalità e l'aspetto del nostro sito. Le modifiche avranno effetto una volta ricaricata la pagina.
Impostazioni per Google Webfont:
Impostazioni per Google Maps:
Vimeo and YouTube video embeds:
Puoi leggere i nostri cookie e le nostre impostazioni sulla privacy in dettaglio nella nostra pagina sulla privacy.
Privacy & Cookies