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- Regolamenti interni
- R01 – Regolamento per l’iscrizione all’associazione
- R02 – Quote associative
- R03 – Regolamento per la convalida degli aggiornamenti professionali triennali ai sensi della l. 4/2013
- R04 – Regolamento per il riconoscimento dei corsi di aggiornamento
- R05 – Regolamento per la concessione del patrocinio
- R06 – Procedimento disciplinare
- R07 – Procedura di segnalazioni e reclami
- R08 – Regolamento Elettorale
- R09 – Regolamento del Comitato Scientifico
- R10 – Regolamento e istituzione della Giunta Nazionale
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- R10 – Regolamento e istituzione della Giunta Nazionale
R06 (Consulta qui la versione stampabile)
Articolo 1
(Principi generali)
- Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti all’Associazione è volto ad accertare la responsabilità disciplinare di uno Specialista dell’Esercizio iscritto all’Associazione per le eventuali azioni od omissioni che violino norme di legge, regolamenti e codice deontologico o siano ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro della professione.
- Il procedimento è regolato dagli articoli 17 e 23 dello Statuto e dal presente regolamento.
Articolo 2
(Responsabilità disciplinare e comunicazioni)
- La responsabilità disciplinare è accertata ove sia provata l’inosservanza dei doveri professionali del socio.
- La responsabilità sussiste anche se il fatto è stato commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi e regolamenti.
- In sede di irrogazione dell’eventuale sanzione, la quale deve essere, comunque, proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che siano derivate o possano derivare dai medesimi, si dovrà tenere conto dell’elemento soggettivo.
- Tutte le comunicazioni inviate nella fase preliminare, nel corso del procedimento e all’esito dello stesso, sono eseguite mediante lettera scritta.
Articolo 3
(Astensione e ricusazione)
1. Il componente del Collegio dei Probiviri ha il dovere di astenersi dal partecipare al procedimento disciplinare, e può essere ricusato, nei seguenti casi:
a. se ha interesse nella vertenza disciplinare o se è creditore e/o debitore dello Specialista dell’Esercizio o dei soggetti che hanno fatto pervenire la notizia del presunto illecito disciplinare;
b. se è in relazione di coniugio, parentela, ovvero se è convivente, o collega di studio o di lavoro dell’incolpato o della parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
c. se ha motivi di inimicizia grave o di forte amicizia con l’incolpato ovvero con la parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
d. se ha deposto nella vertenza come persona informata dei fatti;
e. se ha dato consigli o manifestato pubblicamente il suo parere sulle vicende oggetto del procedimento;
f. in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate.
2. L’astensione e la ricusazione devono essere proposte al Consiglio di Presidenza Nazionale con atto scritto e, ove possibile, devono essere documentate.
3. L’astensione e la ricusazione sospendono temporaneamente la seduta. La data della seduta successiva del Consiglio dei Probiviri è fissata, nel rispetto dei termini e delle procedure previsti dal presente Regolamento, dopo la decisione del Consiglio di Presidenza Nazionale. La decisione sulla dichiarazione di astensione o sulla proposta di ricusazione è adottata dal Consiglio di Presidenza Nazionale allo stato degli atti, senza la presenza del componente che ha chiesto di astenersi o che è stato ricusato. Qualora il Consiglio di Presidenza Nazionale ritenga condivisibile la dichiarazione di astensione o fondata la richiesta di ricusazione, il componente o i componenti astenuti o ricusati vengono sostituiti dai supplenti del Collegio dei Probiviri nel procedimento disciplinare. I supplenti saranno nominati, tra i soci iscritti in regola, dal Consiglio di Presidenza.
Articolo 4
(Fase preliminare)
- Il procedimento disciplinare nei confronti di un socio è promosso d’ufficio dal Consiglio di Presidenza Nazionale quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi dell’articolo 1 del presente regolamento.
- Il Consiglio di Presidenza Nazionale valuta se trasmettere la notizia al Collegio dei Probiviri oppure se sussistano motivi per l’archiviazione immediata del procedimento.
Articolo 5
(Archiviazione immediata)
- Il Consiglio di Presidenza Nazionale può decidere di non aprire il procedimento, procedendo alla sua archiviazione, nei casi in cui:
a. i fatti non sussistano palesemente;
b. le notizie pervenute siano infondate manifestamente;
c. i fatti non siano stati commessi da un iscritto all’Associazione.
Articolo 6
(Accertamenti preliminari)
- Qualora non ricorrano i presupposti per procedere all’archiviazione immediata, il Consiglio di Presidenza Nazionale trasmette la notizia al Collegio dei Probiviri.
- Il Collegio dei Probiviri svolge un primo accertamento sentendo il socio interessato, l’autore della segnalazione oppure chiedendo informazioni o acquisendo documentazione.
- La convocazione per l’audizione deve avvenire per iscritto e deve contenere una sintetica indicazione dei fatti oggetto dell’accertamento.
- Il socio ha facoltà di avvalersi dell’assistenza di un difensore che può essere individuato tra gli Avvocati iscritti all’Albo degli Avvocati o tra gli iscritti all’Associazione; ha facoltà altresì di inviare memorie o di non presentarsi all’audizione. In caso di mancata presentazione non giustificata il Collegio dei Probiviri può procedere comunque.
- Di tutta la fase preliminare il Collegio dei Probiviri redige verbale scritto e lo trasmette senza indugio al Consiglio di Presidenza Nazionale.
Articolo 7
(Apertura e termine del procedimento)
- All’esito degli accertamenti preliminari il Consiglio di Presidenza Nazionale può decidere l’apertura del procedimento a carico del socio. L’apertura deve essere motivata e contenere: l’indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare e l’indicazione delle norme di legge o del codice deontologico o dei regolamenti che si ritengono violate.
- La delibera deve essere notificata per iscritto al socio.
- Il socio o il difensore all’uopo da questi designato ha facoltà di produrre deduzioni, memorie e documenti entro 15 giorni dal ricevimento della notifica dell’apertura del procedimento.
- Il procedimento disciplinare deve essere concluso entro sei mesi dalla sua apertura.
Articolo 8
(Le sedute)
- Le sedute avvengono in presenza del Collegio dei Probiviri e, salvo impedimenti, si tengono presso una sede ritenuta idonea e stabilita dal Collegio dei Probiviri.
- Il Collegio procede all’istruttoria ammettendo tutti i mezzi di prova che ritiene rilevanti, anche su richiesta di parte.
- Il socio ha facoltà di produrre la propria documentazione fino a dieci giorni prima della seduta fissata e può farsi assistere da un difensore.
- Alla convocazione del socio si provvede mediante notifica scritta.
- Della seduta viene redatto verbale.
Articolo 9
(Sospensione del procedimento)
- Il Consiglio di Presidenza Nazionale, su richiesta del Collegio dei Probiviri, ha l’obbligo di disporre la sospensione del procedimento in caso di pendenza di procedimento penale a carico del socio per gli stessi fatti, in attesa dell’esito di tale giudizio.
- La sospensione interrompe i termini di durata del procedimento.
Articolo 10
(Decisione e pubblicazione)
- Esaurita l’istruttoria il Collegio dei Probiviri trasmette il proprio parere al Consiglio di Presidenza Nazionale che, previa discussione, assume la decisione.
- Le decisioni avvengono a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il giudizio più favorevole al socio.
- La decisione può consistere nell’archiviazione o nell’irrogazione di una sanzione.
- La decisione deve essere inviata al socio entro e non oltre i quindici giorni dalla sua pronuncia.
- In caso di irrogazione di una sanzione la stessa sarà verbalizzata sul Verbale del Consiglio di Presidenza.
Articolo 11
(Requisiti della decisione)
- La decisione assunta dal Consiglio di Presidenza Nazionale deve contenere l’esposizione dei fatti, lo svolgimento del procedimento, la motivazione, l’indicazione dei voti favorevoli, contrari, degli astenuti e delle schede bianche, la data in cui è stata pronunciata, l’eventuale sanzione comminata.
Articolo 12
(Sanzioni)
1. Possono essere erogate le seguenti sanzioni disciplinari:
a. richiamo: consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo ai suoi doveri;
b. censura: consiste nel biasimo per la mancanza commessa;
c. sospensione: consiste nella sospensione dell’attestato di qualità per un periodo non superiore ad un anno;
d. espulsione: consiste nella cancellazione del socio dall’associazione nonché nell’annullamento del suo attestato di qualità.
e. In caso di recidiva, il Consiglio di Presidenza Nazionale può applicare all’iscritto una sanzione più grave di quella precedentemente irrogata.