Repertorio n.370, Raccolta n.244 – Registrato a Padova il 21-11-2014 al n.13129
Allegato A
Statuto dell’Associazione Italiana Specialisti dell’Esercizio Fisico
Art. 1 Costituzione, nozione e sede
- L’Associazione Italiana Specialisti dell’Esercizio Fisico, abbreviabile in A.I.S.E. e di seguito così denominata nel presente Statuto, è un’associazione di professionisti in possesso del titolo di studio di Dottore Magistrale nella classe delle Lauree Magistrali in “Scienze e Tecniche delle Attività motorie Preventive ed Adattate” (LM-67), titolo previsto dall’allegato del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 16 Marzo 2007 “Determinazione delle classi delle Lauree Magistrali” o di titolo equipollente.
- A.I.S.E. è una libera associazione, priva di scopo di lucro, apolitica e apartitica, organizzata secondo criteri di rappresentatività, democraticità e sussidiarietà, regolata dagli Art. 36 e seguenti del Codice Civile e nel rispetto dell’art. 2 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 e successive modifiche; i suoi associati sono definiti Specialisti dell’Esercizio Fisico, in seguito denominati Specialisti dell’Esercizio.
- A.I.S.E. ha sede in Castelfranco Veneto. La sede può essere variata con delibera del Consiglio di Presidenza Nazionale da pubblicarsi per almeno 90 giorni sul sito di A.I.S.E. e da comunicarsi a tutti gli Enti Pubblici e Privati che, a qualunque funzione o titolo preposti, debbano essere informati; detta modifica al presente Statuto può pertanto essere adottata senza l’osservanza delle procedure ordinarie.
- A.I.S.E., inoltre, su delibera del Consiglio di Presidenza Nazionale, può istituire sedi secondarie, regionali, periferiche, filiali e rappresentanze, tutte dipendenti dalla sede nazionale.
Art. 2 Scopo
- A.I.S.E. ha lo scopo di tutelare la specifica attività professionale degli Specialisti dell’Esercizio Fisico ad essa associati. Le principali finalità di A.I.S.E. sono:
- tutelare il titolo di studio e la professionalità degli associati;
- realizzare un iter di verifica in ingresso dei requisiti per l’iscrizione a socio;
- rilasciare ai propri iscritti un attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’ art. 4 della Legge 4/2013 e successive modifiche;
- costituire un elenco di professionisti in possesso dei requisiti previsti da A.I.S.E;
- divulgare la conoscenza e la ricerca scientifica, aggiornando gli associati sul progresso raggiunto dalle evidenze;
- svolgere attività di ente formatore;
- promuovere la formazione permanente dei soci ordinari;
- definire gli standard per la formazione permanente ed i criteri di riconoscimento degli iter formativi finalizzati al mantenimento dello status di socio;
- svolgere manifestazioni (convegni, congressi, dibattiti, seminari…) volte alla diffusione della conoscenza (e della qualità) della professione dello Specialista dell’Esercizio;
- sostenere e promuovere iniziative che permettano l’affermazione dell’Associazione e della Professione di Specialista dell’Esercizio;
- rappresentare la figura dello Specialista dell’Esercizio in Italia nonché all’interno di più ampie associazioni europee in accordo con le Direttive Comunitarie riguardanti il raggiungimento degli standard comuni in tema di riconoscimento;
- collaborare con le varie associazioni di categoria e con le istituzioni per inserire l’intervento dello Specialista dell’Esercizio all’interno di un’azione interdisciplinare che abbia al centro dell’attenzione il benessere della persona;
- vigilare sull’osservanza del Codice Deontologico.
Art. 3 Durata
- La durata dell’Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.
Art. 4 Simbolo
- A.I.S.E. è contraddistinta dal seguente simbolo: cerchio diviso in due parti; nel semicerchio superiore è inserito l’acronimo A.I.S.E., nel semicerchio inferiore è inserita la scritta Specialisti Esercizio Fisico. Il simbolo è bicolore azzurro e grigio.
- A.I.S.E. procede al deposito e alla registrazione di marchi e segni distintivi idonei all’identificazione dei propri associati, delle loro attività e di quant’altro connesso e rilevante ai fini associativi, ne regolamenta l’uso e ne cura la gestione attraverso il suo Regolamento Interno.
Art. 5 Oggetto della professione
- Lo Specialista dell’Esercizio, con ampi poteri decisionali e autonomia, utilizza avanzati strumenti culturali, metodologici e tecnico-pratici necessari per:
- la progettazione e l’attuazione di programmi di attività motorie finalizzati al raggiungimento, al recupero e al mantenimento delle migliori condizioni di benessere psicofisico per soggetti in varie fasce di età e in diverse condizioni fisiche, con attenzione alle specificità di genere;
- l’organizzazione e la pianificazione di particolari attività e stili di vita utili per la prevenzione delle malattie ed il miglioramento della qualità della vita mediante l’esercizio fisico;
- la prevenzione dei vizi posturali e il recupero motorio post-riabilitativo finalizzato al mantenimento dell’efficienza fisica;
- la programmazione, il coordinamento e la valutazione di attività motorie adattate a persone diversamente abili o ad individui in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate.
2. Lo Specialista dell’Esercizio è competente sullo svolgimento delle attività citate nell’allegato del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 16 Marzo 2007 “Determinazione delle classi delle Lauree Magistrali”, e sull’uso dei mezzi tecnici costituiti da impianti, attrezzature e da quanto occorre nell’esercizio della libera professione.
Art. 6 Soci
- L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.
- Per l’iscrizione a socio sono necessari i seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero possedere un domicilio professionale in uno di essi;
- godere il pieno esercizio dei diritti civili;
- non avere riportato condanna o pene che, a norma del presente Statuto o del Codice Deontologico, comporterebbero l’espulsione.
3. Per iscriversi in qualità di socio è d’obbligo possedere il titolo di studio della classe appartenente alle Lauree Magistrali in “Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive ed Adattate” (LM-67) o titolo equipollente.
4. L’iscrizione ad A.I.S.E. è annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre, e si intende rinnovata tacitamente, salvo recesso da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo anche elettronico idoneo a identificare il soggetto firmatario e a certificare l’invio telematico, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello in cui ha effetto il recesso stesso, da indirizzarsi alla sede nazionale.
5. L’accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio di Presidenza Nazionale; le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta.
Art. 7 Elenco degli iscritti A.I.S.E.
- Il Consiglio di Presidenza Nazionale, con proprie linee guida appositamente deliberate, custodisce e aggiorna l’elenco degli Specialisti dell’Esercizio, procedendo, almeno una volta l’anno, alla revisione e all’aggiornamento di esso, nonché alle variazioni occorrenti in base alle norme dello Statuto e di ogni altro atto normativo inerente.
- L’elenco deve contenere i dati anagrafici dell’Associato e copia della documentazione che attesta il possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 dello Statuto A.I.S.E..
Art. 8 Doveri dei soci
- I soci sono obbligati:
- a conoscere, condividere ed osservare gli scopi dello Statuto e del Codice Deontologico di A.I.S.E.;
- a conoscere ed osservare i Regolamenti Interni fissati dall’Associazione;
- al pagamento della quota sociale annua stabilita dall’Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio di Presidenza Nazionale;
- a favorire con il proprio impegno e comportamento il raggiungimento degli scopi statutari.
Art. 9 Perdita della qualifica di socio
1. La qualifica di associato si perde per:
- recesso a seguito di domanda scritta;
- decesso;
- esito sfavorevole nel procedimento disciplinare con sanzione di espulsione;
- mancato pagamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Regolamento Interno.
Art. 10 Organi Nazionali
- Sono Organi Nazionali, fatta salva la nomina del primo consiglio di gestione il quale potrà prevedere la nomina di singoli amministratori aventi poteri disgiunti da riconfermare alla prima assemblea nazionale, sono:
- l’Assemblea Nazionale;
- il Consiglio di Presidenza Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- il Vicepresidente Nazionale;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri.
2. Le cariche elettive di cui al comma 1 del presente articolo sono tra loro incompatibili.
Art. 11 L’Assemblea Nazionale
- L’Assemblea Nazionale, ordinaria o straordinaria, è composta da tutti i soci regolarmente iscritti ad A.I.S.E., ed è organo sovrano dell’associazione stessa.
- L’Assemblea Nazionale è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo.
- L’Assemblea Nazionale può essere convocata in seduta straordinaria per decisione del Consiglio di Presidenza Nazionale o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.
- L’Assemblea Nazionale, sia essa ordinaria che straordinaria, è convocata con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni mediante comunicazione postale (lettera semplice) o comunicazione elettronica (e-mail) indirizzata a tutti i soci e con pubblicazione presso la sede legale dell’Associazione e sul sito web di A.I.S.E. contenente l’ordine del giorno.
- Hanno diritto di partecipare all’Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci. Ogni socio ha diritto di voto, e può presentare la delega per un altro socio: non è ammessa più di una delega per socio.
- L’Assemblea Nazionale, ordinaria o straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando vi intervenga almeno la metà più uno degli iscritti (maggioranza assoluta) ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti (maggioranza semplice).
- L’Assemblea Nazionale, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente Nazionale di A.I.S.E. o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- L’Assemblea Nazionale, ordinaria o straordinaria, delibera a maggioranza semplice con conseguente redazione del verbale.
Art. 12 Competenze dell’Assemblea Nazionale ordinaria
- All’Assemblea Nazionale ordinaria spettano le seguenti prerogative:
- discutere, deliberare e approvare i bilanci consuntivi e preventivi e le relazioni del Consiglio di Presidenza Nazionale;
- eleggere i membri del Consiglio di Presidenza Nazionale, i membri del Collegio dei Probiviri e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- fissare, su proposta del Consiglio di Presidenza Nazionale, le quote di iscrizione e di rinnovo annuali;
- approvare e ratificare l’operato del Consiglio di Presidenza Nazionale;
- ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi e non espressamente riservato alla competenza dell’Assemblea Nazionale straordinaria.
Art. 13 Competenze dell’Assemblea Nazionale straordinaria
- All’Assemblea Nazionale straordinaria spettano le seguenti prerogative:
- modifiche statutarie;
- incorporazione, fusione o scissione di A.I.S.E. con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano;
- scioglimento dell’associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale.
Art. 14 Consiglio di Presidenza Nazionale
- A.I.S.E. è diretta dal Consiglio di Presidenza Nazionale, composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7.
- Possono far parte del Consiglio di Presidenza Nazionale tutti i soci ordinari.
- I membri del Consiglio di Presidenza Nazionale durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per altri 3 (tre) mandati.
- Il Consiglio di Presidenza Nazionale elegge al proprio interno:
- il Presidente Nazionale,
- il Vicepresidente,
- il Segretario Generale,
- il Tesoriere.
Art. 15 Competenze del Consiglio di Presidenza Nazionale
- Il Consiglio di Presidenza Nazionale è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione fatto salvo per il compimento di atti od operazioni indicati nel presente Statuto per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell’Assemblea Nazionale. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Presidenza Nazionale, laddove non disposte dallo Statuto, saranno disposte nell’apposito Regolamento Interno.
- Il Consiglio di Presidenza Nazionale potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio. Potrà altresì affidare incarichi ai soci o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.
- Il Consiglio di Presidenza Nazionale:
- è l’organo di politica professionale di A.I.S.E., elabora i pareri dell’Assemblea Nazionale e li trasforma in indirizzi operativi;
- predispone bilanci preventivi e di gestione da sottoporre all’Assemblea Nazionale ordinaria per la sua approvazione;
- predispone i Regolamenti Interni idonei allo svolgimento delle attività di A.I.S.E. che sottopone annualmente all’Assemblea Nazionale per la ratifica;
- procede annualmente alla revisione dell’elenco dei soci;
- delibera l’accettazione delle domande per l’iscrizione dei nuovi soci;
- dà parere, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e regolamenti che interessano la professione;
- designa i rappresentanti di A.I.S.E. presso commissioni tematiche di carattere nazionale ed internazionale;
- propone la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli associati;
- stabilisce annualmente l’autonomia di spesa del Presidente Nazionale;
- ratifica gli atti compiuti dal Presidente Nazionale in circostanze che richiedano tempestivo intervento senza che sia possibile convocare in tempo utile l’Assemblea Nazionale;
- definisce gli standard per la formazione permanente ed i criteri di riconoscimento degli iter formativi;
- propone all’Assemblea Nazionale la destinazione degli eventuali avanzi di gestione per il compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Consiglio di Presidenza Nazionale la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di A.I.S.E..
Art. 16 Modalità di svolgimento del Consiglio di Presidenza Nazionale
- Le riunioni del Consiglio di Presidenza Nazionale sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vicepresidente.
- Le deliberazioni sono prese con la maggioranza semplice dei componenti del Consiglio.
- Le sedute e le deliberazioni del Consiglio di Presidenza Nazionale sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e dal Segretario in apposito registro.
Art. 17 Il Presidente Nazionale di A.I.S.E.
1. Il Presidente Nazionale:
- ha la legale rappresentanza di A.I.S.E. e di tutte le articolazioni territoriali;
- convoca e presiede il Consiglio di Presidenza Nazionale e l’Assemblea Nazionale;
- convoca gli organi nazionali con potere consultivo al fine di raccogliere pareri su questioni di rilievo e/o su tematiche di cui si necessita particolare approfondimento;
- promuove, cura e dirige l’attuazione del programma gestionale di A.I.S.E.;
- provvede all’ordinaria amministrazione, all’adozione ed all’esecuzione di quanto necessario in relazione ad atti che, successivamente, dovranno essere ratificati dal Consiglio di Presidenza Nazionale;
- svolge le funzioni che il Consiglio di Presidenza Nazionale e l’Assemblea Nazionale gli delegano;
- cura e promuove l’esecuzione e l’adempimento delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza Nazionale e dell’Assemblea Nazionale;
- esercita ogni altra funzione che non sia espressamente riservata ad altri organi di A.I.S.E.;
- avvia l’iter di procedura disciplinare in caso di segnalazione di palese e/o documentata mancanza di rispetto nei principi e nelle regole di etica professionale previsti dal Codice Deontologico di A.I.S.E.;
- in caso di mancanza di rispetto dei principi e delle regole di etica professionale, convoca il Collegio dei Probiviri, che emette giudizio secondo quanto previsto dal Codice Deontologico di A.I.S.E..
Art. 18 Il Vicepresidente Nazionale di A.I.S.E.
- Il Vicepresidente Nazionale coadiuva il Presidente Nazionale e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.
Art 19 Il Segretario Generale
1. Il Segretario Generale:
- svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze della Assemblea Nazionale e del Consiglio di Presidenza Nazionale;
- cura la tenuta dei Verbali delle Assemblee e del Consiglio di Presidenza Nazionale;
- cura e supervisiona in accordo con il Presidente Nazionale la gestione organizzativa e delle comunicazioni ufficiali degli atti;
- cura l’elenco nazionale degli Associati A.I.S.E. e i contatti con gli associati.
Art. 20 Il Tesoriere
- Il Tesoriere è responsabile dell’amministrazione del patrimonio di A.I.S.E..
- Cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l’approvazione, all’Assemblea Nazionale.
- Coadiuva il Presidente Nazionale ed il Consiglio di Presidenza Nazionale nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione di A.I.S.E..
- Esamina i rendiconti annuali delle eventuali sedi periferiche e ne cura i rapporti amministrativi.
Art. 21 Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
- Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è formato da 3 (tre) membri. 2 (due) dei membri effettivi sono scelti tra i soci ordinari, mentre il terzo è iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti ed è indicato dal Consiglio di Presidenza Nazionale. I membri eletti restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili 3 (tre) volte.
- Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta all’anno e deve:
- accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
- redigere una relazione scritta sui bilanci annuali;
- accertare la consistenza di cassa e procedere ad atti di ispezione e di controllo;
- esprimere parere consultivo nelle sedute del Consiglio di Presidenza Nazionale in cui si discutono i bilanci.
Art. 22 Collegio Nazionale dei Probiviri
- Il Collegio Nazionale dei Probiviri è costituito da 3 (tre) membri effettivi, dura in carica tre anni ed è rieleggibile tre volte.
- Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide sulle eventuali controversie che potranno sorgere fra soci, o fra questi e l’Associazione o i suoi organi secondo quanto previsto dai regolamenti interni.
- Possono eleggere i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri tutti i soci di A.I.S:E..
- Possono far parte del Collegio Nazionale dei Probiviri solo i soci di A.I.S.E..
- Il Collegio Nazionale dei Probiviri, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente.
Art. 23 Libri dell’associazione
- Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, A.I.S.E. tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio di Presidenza Nazionale nella sede legale.
- I libri di A.I.S.E. sono suscettibili di esibizione a qualsiasi iscritto che ne faccia motivata istanza, a spese del richiedente.
Art. 24 Bilancio consuntivo e preventivo
- Gli esercizi di A.I.S.E. si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.
- Entro il 31 marzo di ciascun anno l’Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo dell’anno in corso.
- I bilanci debbono restare depositati presso la sede di A.I.S.E. nei quindici giorni che precedono il Consiglio di Presidenza Nazionale convocato per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Art. 25 Entrate ed uscite di A.I.S.E.
1. Il patrimonio e le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- quote associative annue;
- eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti siano essi provenienti da persone fisiche o giuridiche;
- contributi straordinari dei soci;
- proventi straordinari ottenuti attraverso l’attività dell’Associazione per ricerche, diritti d’autore, consulenze, manifestazioni scientifiche e di promozione delle attività motorie preventive e adattate;
- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell’Associazione;
- contributi e finanziamenti di enti pubblici nonché di sponsorizzazioni nazionali e internazionali;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
2. Le quote associative annue sono dovute per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei soci.
3. Le uscite dell’Associazione sono costituite da:
- uscite per la gestione annuale dell’esercizio;
- uscite straordinarie quali quelle destinate all’incremento dei capitali fissi e delle attrezzature nonché quelle volte ad incrementare la stato patrimoniale dell’associazione.
4. L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 26 Rimborsi ed indennità
- Nell’espletamento delle proprie cariche, gli Organi hanno il diritto al rimborso delle spese sostenute e per le stesse possono essere previste delle indennità.
Art. 27 Scioglimento di A.I.S.E.
- E’ causa di scioglimento la riduzione del numero dei soci a meno di 5 (cinque).
- Nel caso di cessazione dell’attività per le cause previste dal Codice Civile e dallo Statuto sociale, lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea Nazionale con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
- l’Assemblea Nazionale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
- In caso di scioglimento di A.I.S.E., per qualunque causa, tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo ove esistente, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 28 Disposizioni finali
- Quanto non espressamente previsto dalle presenti norme statutarie sarà fissato, a cura del Consiglio di Presidenza Nazionale, attraverso l’emanazione di appositi Regolamenti Interni, anche nel rispetto di eventuali norme sopravvenute.
Art. 29 Rinvio
- Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.