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- Regolamenti interni
- R01 – Regolamento per l’iscrizione all’associazione
- R02 – Quote associative
- R03 – Regolamento per la convalida degli aggiornamenti professionali triennali ai sensi della l. 4/2013
- R04 – Regolamento per il riconoscimento dei corsi di aggiornamento
- R05 – Regolamento per la concessione del patrocinio
- R06 – Procedimento disciplinare
- R07 – Procedura di segnalazioni e reclami
- R08 – Regolamento Elettorale
- R09 – Regolamento del Comitato Scientifico
- R10 – Regolamento e istituzione della Giunta Nazionale
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- R10 – Regolamento e istituzione della Giunta Nazionale
R08 (Consulta qui la versione stampabile)
Articolo 1
(Indizione delle elezioni)
- Con i modi e i tempi previsti dallo Statuto e/o dai regolamenti interni il Consiglio di Presidenza Nazionale provvede a convocare l’Assemblea Nazionale per le elezioni delle cariche sociali.
Articolo 2
(Commissione Elettorale)
- Alle varie operazioni presiede una “Commissione Elettorale” composta di tre membri. Per l’esplicazione del proprio mandato, la Commissione Elettorale sarà assistita dal Segretario Generale di A.I.S.E..
- I tre membri della Commissione Elettorale sono nominati dal Consiglio di Presidenza Nazionale che può sceglierli anche tra i non soci. La Commissione non deve essere composta da membri del Consiglio di Presidenza Nazionale o da candidati alle elezioni, fatta salva la figura del Segretario Generale che avrà, comunque, un ruolo di esclusiva assistenza.
- La composizione della Commissione Elettorale deve essere immediatamente ratificata dall’Assemblea Nazionale convocata per l’elezione degli organi sociali, all’apertura della medesima.
Articolo 3
(Designazione dei candidati)
- La designazione dei candidati eleggibili per il rinnovo delle cariche negli Organi Sociali è effettuata a mezzo di liste spontanee, sottoscritte – in qualità di proponenti – da almeno 5 (cinque) soci per il Consiglio di Presidenza Nazionale, da almeno 3 (tre) soci per il Collegio dei Probiviri, da almeno 3 (tre) soci per il Collegio dei Revisori dei Conti e spedita tramite raccomandata alla sede legale di A.I.S.E. entro e non oltre 7 (sette) giorni antecedenti le votazioni.
- Uno stesso candidato non può appartenere a più liste concorrenti.
- Uno stesso socio non può candidarsi per più di un Organo Sociale.
- Uno stesso socio non può proporre e sottoscrivere più liste.
Articolo 4
(Liste)
- Le liste, contenenti cognome, nome e codice socio dei candidati, debbono essere presentate all’apertura dell’Assemblea Nazionale convocata per l’elezione degli Organi sociali alla Commissione Elettorale, ed immediatamente esaminate dalla medesima, che ne verificherà la validità e ne dichiarerà l’ammissibilità.
- Ogni lista deve fare riferimento all’Organo Sociale per il quale si propone: Consiglio di Presidenza Nazionale, Collegio dei Probiviri, Collegio dei Revisori dei Conti.
- Ciascuna lista deve contenere i nomi dei candidati espressi secondo il seguente criterio, come previsto dallo Statuto: al Consiglio di Presidenza Nazionale da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) candidati, al Collegio dei Probiviri 3 (tre) candidati, al Collegio dei Revisori dei Conti 3 (tre) candidati.
- Le liste concorrenti saranno siglate in riferimento all’Organo Sociale per il quale si candidano e numerate, per l’identificazione, progressivamente.
- La Commissione Elettorale, verificata la regolarità delle liste, potrà dichiarare l’inizio delle operazioni di voto.
- Le liste elettorali verranno spedite tramite e-mail a cura del Segretario Generale a tutti i soci regolarmente iscritti, per consentire ai soci non presenti all’Assemblea Nazionale di esprimere il proprio voto per delega.
Articolo 5
(Versamento quote sociali)
- Proponenti, candidati e votanti dovranno essere in regola con il pagamento della quota sociale prima dell’inizio dell’Assemblea Nazionale indetta per le elezioni.
Articolo 6
(Cause di esclusione)
- Dalle liste concorrenti, ammesse alle elezioni dalla Commissione Elettorale, saranno depennati d’ufficio i nomi di quei candidati che non si trovassero nelle condizioni previste dagli artt. 5 del presente Regolamento e che, comunque, risultassero esclusi dall’organico degli iscritti.
- I canditati depennati d’ufficio dovranno essere sostituiti, dai presentatori della lista, in eguale numero.
- Qualora non sia possibile effettuare tale sostituzione, la lista andrà automaticamente a decadere.
Articolo 7
(Deleghe)
- Per le elezioni degli Organi Sociali, ogni iscritto, in caso di impedimento a partecipare personalmente, può farsi rappresentare, in Assemblea Nazionale, da un solo altro associato, a mezzo delega (modulo M08), così come previsto dallo Statuto.
- La delega, deve contenere il nome e il cognome della persona delegata e, debitamente firmata dall’iscritto delegante, consegnata all’iscritto rappresentante, che la produrrà in Assemblea Nazionale per la votazione.
- Nessun iscritto può essere investito di più di una delega.
- Le deleghe saranno rimesse alla Commissione Elettorale, per la convalida, all’inizio della seduta e, a votazione avvenuta, dovranno essere conservate a cura del Segretario Generale di A.I.S.E..
- L’iscritto votante, in possesso di delega, riceverà la corrispettiva scheda per l’espressione del voto.
Articolo 8
(Votazioni)
- Il voto è segreto e viene espresso indicando sull’apposita scheda il numero della Lista corrispondente a quella prescelta.
- L’iscritto può votare per una sola lista.
Articolo 9
(Consegna delle schede di votazione)
- Le schede di votazione, sia personali che per delega, debbono essere consegnate alla Commissione Elettorale, la quale, dopo l’identificazione dell’iscritto votante chiamato a votare con appello nominale, provvederà ad inserirle nell’apposita urna.
- È compito della Commissione Elettorale conservare intatta l’urna contenente i voti espressi nel corso dell’Assemblea Nazionale. A tal fine, la Commissione Elettorale prende gli opportuni provvedimenti affinché l’urna elettorale venga conservata intatta sino allo scrutinio.
Articolo 10
(Validità delle elezioni)
- Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti e il numero delle Liste candidate.
Articolo 11
(Operazioni di scrutinio)
- Le operazioni di scrutinio delle schede di votazione hanno luogo nella sede disposta per le votazioni e vengono effettuate dalla Commissione Elettorale lo stesso giorno delle votazioni.Articolo 14
(Nullità)
- Il voto è nullo quando la scheda di votazione porti una firma o, comunque, un segno atto a identificare l’iscritto votante.
Articolo 15
(Parità di voti)
- Qualora due o più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si dovrà procedere a nuove elezioni.
Articolo 16
(Proclamazione dei risultati)
- I risultati delle votazioni saranno proclamati, dalla Commissione Elettorale al Presidente Nazionale di A.I.S.E. e comunicati tempestivamente a tutti gli iscritti, attraverso l’indirizzo di posta elettronica di iscrizione e al sito Internet dell’Associazione.
Articolo 17
(Ricorso)
- Qualsiasi contestazione, in materia elettorale, è risolta dalla Commissione Elettorale, alla quale va rivolto il ricorso.
- Nel caso di accoglimento del ricorso, si procederà a nuova elezione degli Organi Sociali.