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- Regolamenti interni
- R01 – Regolamento per l’iscrizione all’associazione
- R02 – Quote associative
- R03 – Mantenimento e rinnovo dell’attestato di qualita’ di qualificazione professionale dei servizi ai sensi della l. 4/2013
- R04 – Regolamento per il riconoscimento dei corsi di aggiornamento
- R05 – Regolamento per la concessione del patrocinio
- R06 – Procedimento disciplinare
- R07 – Procedura di segnalazioni e reclami
- R08 – Regolamento Elettorale
- R09 – Regolamento del Comitato Scientifico
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R01 (Consulta qui la versione stampabile)
Premessa
(Requisiti per l’iscrizione ad A.I.S.E.)
Per l’iscrizione a socio sono necessari i seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero possedere un domicilio professionale in uno di essi;
- godere il pieno esercizio dei diritti civili;
- non avere riportato condanna o pene;
- possedere il titolo di studio della classe appartenente alle Lauree Magistrali in “Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive ed Adattate” (LM-67) o titolo equipollente.
Articolo 1
(Definizione)
- Il presente regolamento ha lo scopo di definire le procedure per l’iscrizione dei singoli professionisti ad A.I.S.E. ed il rilascio dell’attestato di qualità ai sensi dell’art. 7 della L. 4/2013.
Articolo 2
(Presentazione della domanda)
- La domanda di iscrizione (modulo M01) deve essere inviata dall’aspirante socio all’attenzione del Consiglio di Presidenza Nazionale, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata. L’invio della domanda da parte dell’aspirante socio prevede, da parte dello stesso: l’accettazione dello Statuto dell’Associazione in ogni sua parte; l’accettazione del Codice Deontologico dell’Associazione; il versamento della quota sociale così come definito dal regolamento R02; la presa visione integrale e l’accettazione dei regolamenti interni dell’associazione, la presa visione della Legge 4/2013. Tutta la documentazione menzionata è disponibile nella sezione moduli.
Articolo 3
(Istruzione della domanda)
- Il Consiglio di Presidenza Nazionale provvede a verificare la correttezza formale della domanda nonché l’aderenza ai requisiti minimi così come definiti dall’art. 6 dello Statuto. Il Consiglio di Presidenza Nazionale, in caso di documentazione non completa, provvede a richiedere all’aspirante socio la documentazione mancante.
Articolo 4
(Iscrizione e rilascio dell’attestato di qualità)
- Sulla base dell’analisi dei titoli il Consiglio di Presidenza Nazionale provvede a formalizzare l’iscrizione del socio ed a rilasciare l’attestato di qualità ai sensi dell’art. 7 della L. 4/2013. Al primo anno di iscrizione l’attestato di qualità certificherà il conseguimento della laurea magistrale in “Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive ed Adattate” (LM-67) o titolo equipollente, come da articolo 6 comma 3 dello Statuto di A.I.S.E..
Articolo 5
(Validità dell’attestato)
- L’attestato di qualità ha validità triennale e deve essere rinnovato a cura dell’iscritto entro 90 giorni dalla sua scadenza. La validità dell’attestato viene calcolata sulla base dell’annualità solare, indipendentemente dal giorno e dal mese di rilascio dello stesso.
Articolo 6
(Sospensione dell’attestato)
1. L’attestato di qualità può essere sospeso:
a) a causa di sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri derivate dal non rispetto del Codice Deontologico e/o dello Statuto e/o dei Regolamenti;
b) nel caso in cui siano passati oltre 90 giorni dalla scadenza triennale dello stesso e il socio non abbia presentato richiesta di rinnovo;
c) nel caso in cui siano passati oltre 90 giorni dalla scadenza della quota sociale;
d) nel caso in cui la documentazione inviata dal socio e finalizzata al rinnovo dell’attestato non sia ritenuta idonea da parte del Consiglio di Presidenza Nazionale e il socio non abbia inviato al Consiglio di Presidenza Nazionale la documentazione integrativa richiesta dall’organo medesimo entro 30 giorni.
2. La sospensione comporta per l’iscritto: l’obbligo di sospendere l’utilizzo dell’attestato.
Articolo 7
(Revoca dell’attestato)
1. L’attestato può essere revocato:
a) a causa di sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri derivate dal non rispetto del Codice Deontologico e/o dello Statuto e/o dei Regolamenti;
b) nel caso in cui l’iscritto, a seguito di sospensione, non abbia provveduto ad inoltrare la richiesta di rinnovo triennale dell’attestato entro 90 giorni dalla data di notifica della sospensione stessa;
c) nel caso in cui l’iscritto, a seguito di sospensione, non abbia provveduto al pagamento della quota sociale entro 90 giorni dalla data di notifica della sospensione stessa;
d) nel caso in cui l’iscritto, a seguito di sospensione, non abbia provveduto ad inoltrare la documentazione integrativa richiesta dal Consiglio di Presidenza Nazionale finalizzata al rinnovo dell’attestato triennale entro 90 giorni dalla notifica della sospensione stessa;
e) quando viene a mancare la qualifica di socio.
2. La revoca comporta per l’iscritto:
a) la perdita della qualifica di socio ove questa non sia stata già causa di revoca;
b) l’obbligo di sospendere l’utilizzo dell’attestato.
Articolo 8
(Avviso dei provvedimenti di sospensione e revoca)
- Dei provvedimenti di sospensione e revoca viene dato avviso attraverso i canali di comunicazione ufficiali di A.I.S.E..
Articolo 9
(Rinnovo)
- Il rinnovo della quota associativa viene effettuato tramite bonifico bancario, riportando nella causale “Rinnovo – anno di rinnovo – numero iscrizione – Cognome Nome” (Esempio: “Rinnovo – 2015 – 123 – Rossi Mario”) e inviando copia del versamento all’indirizzo email info@ai-se.org.
Articolo 10
(Aggiornamento dei dati personali)
- Per comunicare ad A.I.S.E. il cambiamento dei propri dati personali, il socio dovrà compilare ed inviare il modulo M02 all’indirizzo e-mail info@ai-se.org.